Normativa Fire alberghi: Decreto Ministeriale del 16 Marzo 2012

Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 Aprile 2012, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 16.03.2012 relativo al piano straordinario biennale di adeguamento delle strutture ricettive, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 09.04.1994, che non abbiano ancora completato l'adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi.  

 

DECRETO 16 marzo 2012

Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi. (12A03685)

 

 Decreto Ministeriale del 16 Marzo 2012 [pdf]

 

Il nuovo Decreto Ministeriale si rivolge alle strutture ricettive soggette al certificato prevenzioni incendi, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro dell'interno, 9 aprile 1994, che non hanno completato l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e che quindi non hanno ancora ottenuto il Certificato Prevenzioni Incendi  (CPI), usufruendo delle deroghe passate.

Con il nuovo Decreto, in vigore dallo scorso 29 Aprile, le strutture ricettive non ancora adeguate alle prescrizioni antincendio possono richiedere, fino al prossimo 29 Maggio 2012,  l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendi.

Per le strutture ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale, il termine per l’ultimazione dei lavori di adeguamento alla norme antincendio scade il 31 dicembre 2013, come riportato nell’art.2 del Decreto.

Le strutture ricettive, per l'ammissione al piano, devono già essere in possesso, alla data di entrata in vigore del Decreto, dei requisiti di sicurezza antincendio indicati all’art. 5 dello stesso Decreto, in particolare:

p.to 10 del DM 09.04.1994

Presenza del sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio

 

p.to 12 del DM 09.04.1994

Realizzazione, per strutture con un numero di posti letto superiore a 100, di un impianto di

rilevazione incendi

 

p.to 13 del DM 09.04.1994

Presenza della segnaletica di sicurezza conforme alD.Lgs. 81/08

 

p.to 14 del DM 09.04.1994

Gestione della sicurezza con particolare riferimento al mantenimento in efficienza dei sistemi di vie di uscita, dei mezzi  e gli impianti antincendio, degli impianti elettrici, degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

 

 

 

In caso di omessa presentazione dell'istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l'adeguamento antincendio delle strutture delle strutture ricettive, verranno applicate le sanzioni previste  dal DPR 151/2011.