Bonus fiscale per ristrutturazioni edilizie e impianti di sicurezza

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La Legge di Stabilità approvata a fine 2013 ha prorogato il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie, con raddoppio da 48.000 a 96.000 euro dell’ammontare complessivo delle spese detraibili per unità immobiliare, coi seguenti maggiori importi rispetto al 36% previsto a regime:

  • nella misura del 50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31.12.2014

  • nella misura del 40% per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 fino al 31.12.2015


Il bonus opera sotto forma di detrazione dall’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni negli edifici residenziali.
La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa. Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’Irpef dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta.
Si tratta di una novità di grande interesse per i sistemi di sicurezza, considerato che la legge agevola espressamente gli interventi sugli immobili residenziali “relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”. In particolare, in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sono agevolabili:
Sulle singole unità abitative:
- Allarme/sistemi antifurto (finestre esterne: installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati)

Sulle parti condominiali:
- Allarme (riparazione senza innovazioni dell’impianto o riparazione con sostituzione di alcuni elementi)

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE:
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef. In particolare, l’agevolazione spetta non soli ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ed agli inquilini di un immobile.

SPESE DETRAIBILI Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse

  • le spese per l’acquisto dei materiali

  • il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti

  • l’imposta sul valore aggiunto


COSA SI DEVE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE Presupponendo che i lavori siano svolti dal proprietario e considerato che gli interventi sull’impianto di sicurezza non comportano di regola l’apertura di un cantiere né la necessità di richiedere autorizzazioni, per poter fruire della detrazione per il contribuente sarà sufficiente:
1) effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale cosiddetto “parlante”, dal quale cioè risultino:
- causale del versamento (riferimento all’art. 16-bis del TUIR)
- codice fiscale del soggetto che paga
- codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
NOTA BENE: Al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta pari al 4%, a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
2) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile
3) conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, i seguenti documenti:
- le ricevute dei bonifici di pagamento nonché le fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (=autocertificazione) in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili;
- le ricevute di pagamento dell’IMU, se dovuta
- la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito


 

IVA AGEVOLATA
Si ricorda che sui lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, è prevista l’applicazione dell’Iva ridotta al 10%, che si estende anche alle cessioni dei beni utilizzati per eseguire i lavori, purché effettuate dallo stesso soggetto che esegue i lavori ed a condizione che i beni non costituiscano una parte significativa del valore delle prestazioni.
Gli impianti di sicurezza sono per legge11 considerati beni significativi. Segue che sui beni utilizzati dall’installatore per la realizzazione dell’impianto di sicurezza, l’IVA ridotta si applicherà soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
ESEMPIO
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro;
b) costo del sistema di sicurezza 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro del sistema, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 - 6.000 = 4.000). Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%

 

Può trovare in allegato maggiori informazioni e al seguente link